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Foto De Luigi Paolo , Recensione: Antonio Guarino, Diritto Ecclesiastico Tributario ed Art. 20 della Costituzione, in Antonianum, 76/3 (2001) p. 594-596 .

Il Diritto Ecclesiastico, vale la pena di ricordarlo per coloro che non sono esperti nella materia, si presenta sotto un diverso aspetto e significato a seconda del suo inquadramento entro il Diritto Canonico, oppure, come una delle discipline inserite nell’alveo del Diritto Pubblico. Nel primo contesto esso deve intendersi come l’insieme delle norme emanate dall’autorità ecclesiastica, le quali non siano né di ispirazione divina (diritto divino naturale, o, come diceva Graziano, norme che pertengono alla natura naturans), né siano comprese nel diritto divino positivo (norme etiche o comportamentali citate dalla/nella Sacra Scrittura). Diversamente il Diritto Ecclesiastico è inteso dallo Stato – che è Ente primario ed originario, superiorem non recognoscens - come la disciplina che regola i rapporti tra lo Stato stesso e le varie confessioni religiose esistenti ed operanti sul suo territorio.

 Il titolo dell’opera affronta un argomento che ha il suo riferimento principale appunto nell’art. 20 del testo della Costituzione della Repubblica Italiana, specificazione questa che, proprio a motivo della possibile confusione sull’intendimento del termine “Ecclesiastico” avrebbe potuto – a nostro parere - trovare collocazione entro detto titolo.

 E’ noto che il succitato articolo 20 è inserito entro la prima parte della nostra Carta Costituzionale, più esattamente al Titolo primo: “Diritti e doveri dei cittadini”. Questa divisione, che ha il suo incipit nell’art. 13 della Costituzione: “La libertà personale è inviolabile..”, enuncia quella sequela dei diritti appartanenti all’individuo, assoluti, personalissimi, esercitabili uti singuli od insieme ad altri, irrinunciabili, intrasmissibili. Tali diritti trovano il loro primo ed esplicito riconoscimento nel dettato dell’art. 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Questa norma è parte integrale dei Principi Fondamentali del nostro Ordinamento richiamati nella Carta Costituzionale, comuni ai primi undici articoli del testo. Di più, trovandosi esso inserito entro i primi cinque articoli della Costituzione, da molta parte della dottrina è considerato insieme agli altri quattro come una delle disposizioni “ultra” o “sovracostituzionali”, assolutamente intoccabili ed immodificabili; neppure attuando la procedura “speciale” contenuta nell’art. 138. La ragione di tutto ciò risiede nel fatto che il testo enunciato in tali norme contribuisce alla struttura fondamentalmente dell’assetto della nuova forma di Stato (Repubblica Italiana), sorta a seguito del Referendum istituzionale tenutosi il 2 Giugno 1946. Tale consultazione popolare ha segnato il passaggio dalla forma di governo di tipo monarchico, alla cui base vi era lo Statuto Albertino, Carta Costituzionale c.d. “flessibile”, a quella repubblicana e democratica di tipo “parlamentare”, retta da una Costituzione c.d. “rigida”, cioè difficilmente modificabile. In particolare l’art. 2 enuncia il c.d. principio “personalistico”, attraverso il quale l’attuale Ordinamento italiano assicura il pieno rispetto della persona in tutte le sue (lecite) esternazioni.

In più quel richiamo alle “..formazioni sociali ove si svolge la sua personalità..”, nel nostro caso assicura al singolo il pieno riconoscimento e conseguenziale tutela, da parte dell’Ordinamento giuridico, di ogni tipo di associazione o di semplice aggregazione, con l’unico limite che essa non sia in contrasto con l’Ordinamento stesso; in parole povere con i principi primi, l’ordine pubblico ed il buon costume.

La libertà di culto è solennemente sancita all’art. 19 della Costituzione, così come la professione ed il diritto alle svariate esplicazioni dell’esercitium cultus – ovviamente entro i  modi esplicitati e regolati dalla propria chiesa d’appartenenza e che non siano in contrasto con le regole della civile convivenza approvate dallo Stato – fa dunque parte di quel novero di tutele costituzionalmente garantite dall’Ordinamento italiano. Esse costituituendosi in “patrimonio personale” dell’individuo non possono formare oggetto di discriminazione, né sottostare ad alcun tipo di limitazione.  

Dunque il “..carattere ecclesiastico ed il fine di religione e di culto di una associazione” non possono costituire elemento “discriminante” riguardo ad una sua fondazione, vita, sviluppo. Impossibile, commentando tale enunciato, non pensare a quanto stabilisce l’attuale normativa codiciale canonica in tema di associazioni, clericali o laicali o delle varie istituzioni ecclesiastiche (Cf. ad es. Libro II, Parte I, Titolo I, can. 215; Titolo II, can. 225 § 1; Titolo III, cann. 234 – 235 e segg.; 278 § 1; 280; Titolo V, Capitoli I, II, III, IV; Parte II, Sezione II, Titolo I, Capitolo I, cann. 368 e segg.; Titolo II, Capitoli I e II; Titolo III, Capitoli II, VI e VIII), nonché alle peculiari finalità che costituiscono patrimonio inalienabile dei vari Ordini e Congregazioni (Cf. Libro II, Parte III, Sezione I, Titolo I, cann. 573 § 2; 579 e segg.; Titolo II, cann. 607 § 2; Capitolo I, cann. 608 e segg.; Capitolo II, Art. 3, cann. 634 e segg.).

 Il carattere ecclesiastico, a tenore dell’articolo 20, non può essere dunque causa di “..particolari gravami fiscali..”; e questo sia che si parli di “..costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”. A questo proposito l’autore svolge un’accurata indagine sulla natura e sulla nascita del diritto ecclesiastico tributario, disciplina questa che muove i suoi primi passi con l’avvento dello Stato moderno, e quasi in contemporanea - almeno per l’Italia - del grave problema relativo all c.d. “Questione Romana” ed alla conseguenziale emanazione delle “Guarentige”. E questo fino ad arrivare al “Principio dell’Equiparazione”, contenuto nel testo del Concordato Lateranense firmato il 5 Febbraio 1929 e ripreso nelle sue linee essenziali dalla nuova Carta Costituzionale della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° Gennaio del 1948.

Il resto forma oggetto di questione normativa del tutto attuale; basti solo pensare al testo dell’Istruzione in materia amministrativa, approvata definitivamente il 17 Maggio 1990 dalla XXXII Assemblea generale dei vescovi e successivamente pubblicata dalla presidenza della C.E.I. con Decreto 1° Aprile 1992. In essa si tiene conto dell’intervenuto Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 Febbraio 1984, nonché delle norme sugli enti e beni ecclesiastici approvate con Protocollo del 15 Novembre 1984 e poi tradotte nel testo della Legge 222\1985. Non v’è dubbio che queste disposizioni normative, ancorchè peculiari, siano parte integrale dell’ordinamento canonico (complementare italiano) pur avendo nello stesso tempo pari efficacia civile (CEI, Comunione comunità e disciplina ecclesiale 60; ECEI 4/1402). A tale proposito l’autore, al capitolo quarto del libro, offre un ulteriore ed aggiornato sussidio per la comprensione di questa materia, sicuramente “non molto spirituale”, anzi, ostica e sicuramente considerata in maniera ostile da molti pastori, tuttavia essenziale per il concreto svolgersi dell’opera salvifica da parte della Chiesa universale e particolare.


 
 
 
 
 
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