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Rivista Antonianum
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Foto Schoch Nikolaus , Recensione: ANDREA BONI, San Francesco fondatore e guida del suo Ordine , in Antonianum, 83/1 (2008) p. 155-158 .

L'autore si è proposto di offrire un contributo storico-giuridico in pre­parazione all'ottavo centenario della fondazione dell'Ordine dei Frati Minori (1209-2009).

Boni sottolinea che l'impegno di riconsiderazione delle proprie origini, inaugurato dal Concilio Vaticano, II non è terminato e offre un contributo storico-giuridico per il suo rinnovamento spirituale. Riflette sull'obbligato­rietà della Regola Francescana restituendo la sua originaria indole, soppri­mendo l'obbligatorietà sub gravi ad essa sopravvenuta, enucleata nei suoi 24 precetti. L'imposizione di 24 precetti sub gravi è inspiegabile, dato che non si fece tale distinzione a riguardo di nessuna altra regola. Negli altri istituti non si nota nessuna obbligatorietà né sub gravi sub levi. Altri temi trattati da Boni sono la povertà francescana ricondotta alla povertà di Cristo; la potestà e la modalità del suo esercizio nell'Ordine dei Frati Minori.

L'opera si inserisce nella Trilogia dei tre ordini francescani: Tres Ordines hic ordinat (1999). In essa si tratta di San Francesco come fondatore e guida pastorale del proprio Ordine. Il lavoro è volutamente di carattere giuridico e destinato all'attenzione dei giuristi. LA. Considera di fondamentale impor­tanza l'incontro di S. Francesco con Innocenzo III, in quanto esso rappresen­ta l'atto costitutivo dell'Ordine dei Frati Minori.

Boni attribuisce particolare importanza alla Bolla Cum secundum consi-lium di Onorio III. Affronta, inoltre, il tema della povertà francescana ricon­dotta alla povertà di Cristo. Fondato sull'istituzione di religione apostolica, l'Ordine dei Frati Minori è un Ordine apostolico per la sua stessa istituzione giuridica. E' il prototipo di tutti gli Ordini religiosi apostolici fondati dopo il Concilio Lateranense IV del 1215.

Nei suoi incontri con Innocenzo III, nel 1209 e 1210 S. Francesco viene istituito "abate" del proprio monastero (Ordine dei Frati Minori) per tutto il tempo della sua vita, non in quanto "fondatore" perché tale categoria era ancora sconosciuta, ma in forza della potestà pastorale di capo spirituale dei suoi frati. Aveva ricevuto da Papa Innocenzo III tale potestà pastorale per essere il capo spirituale dei suoi frati ("semel abbas semper abbas").

San Francesco ricevette la potestà ministeriale anche perché al Ministro Generale è stata affidata la potestà di conferire ai suoi frati il ministero della predicazione.

San Francesco non chiese a Innocenzo III, nelgli incontri del 1209-1210 l'approvazione di una "norma di vita", ma l'approvazione di un progetto di vita non ancora tradotto in norme concrete di attuazione. Non ricevete soltanto la potestà pastorale di insegnare, santificare e governare i suoi frati come ministro generale del suo Ordine, ma anche i poteri abbaziali previsti nel diritto comu­ne. Frequenti sono i riferimenti alla Regola di San Benedetto.

Francesco benedì i suoi frati con la benedizione invocativa e costitu­tiva e conferi loro l'incarico (ufficio) della predicazione, cosa che l'autore considera una benedizione costitutiva ed essi, ricevuta la sua benedizione si sparsero per il mondo.

Chiara fu accolta alla professione da S. Francesco e il fatto dell'avvenuta professione di S. Chiara a tutti gli effetti teologici e giuridici si fonda sulla testimonianza di S. Francesco. S. Chiara emise i voti solenni prima di entra­re in monastero. S. Francesco era stato abilitato come persona pubblica ad accogliere e a solennizzare la professione di S. Chiara.

Il Sommo Pontefice prowedette a norma di legge alla partecipazione alla sua potestà pastorale al neo-eletto Ministro generale che, per disposizio­ne della Regola francescana, come successore di San Francesco, era chiamato a promettere obbedienza e riverenza al Signor Papa e a giurare di osservare e di fare osservare la Regola del suo Ordine. In quel momento, in forza della benedizione abbaziale, che gli veniva impartita ex iure dal Sommo Pontefice, in seguito all'approvazione della Regola, l'ufficio di Ministro Generale veni­va costituito centro esecutivo della potestà pastorale, di cui parla la Regola dell'Ordine dei Frati Minori.

Il Capitolo generale fa parte della costituzionalità stessa dell'Ordine: è una esigenza dell'istituzione della religione apostolica. La funzione del capi­tolo generale è sussidiaria rispetto alla regola. Assolve i suoi compiti con la potestà pastorale che la regola gli conferisce, incluso il giudizio sull'idoneità del Ministro Generale. Con l'intervento personale di Gregorio IX in sede di Capitolo, si instaura la prassi di eleggere in ogni Capitolo generale un nuovo Ministro generale, prassi canonizzata nelle Costituzioni generali del Capi­tolo Generale di Narbona del 1260. Spetta al capitolo generale tutelare la fedeltà dell'Ordine al proprio carisma istituzionale. Tutti i frati devono ren­dersi presenti al Capitolo generale o personalmente o indirettamente tramite i deputati eletti. Il Capitolo generale deve provvedere all'osservanza della regola con apposite costituzioni che interpretano la Regola e ne condividono la forza precettiva.

La fondazione dell'Ordine avvenne nel al momento in cui S. Francesco emetteva la professione d'obbedienza nelle mani del Papa Innocenzo III e i frati professavano l'obbedienza nelle mani di S. Francesco. In quel momen­to, il Papa impartì la benedizione abbaziale allargando le arcate del proprio chiostro a tutto il mondo. La benedizione pontificia è, nella sua sostanza costitutiva, simile alla benedizione abbaziale impartita dal Vescovo del terri­torio al neo-designato abate del monastero benedettino. Il Vescovo di Roma istituì San Francesco pastore e guida del suo Ordine (porzione della Chiesa di Cristo) conferendogli la potestà pastorale di insegnare, di santificare e di governare i propri frati. Al momento della sua istituzione giuridica fu inoltre conferita all'Ordine la missione pastorale di predicare al popolo la penitenza. Nella vita religiosa il concetto di "potestà" è assimilato al concetto di "potstà pastorale", partecipata al Ministro Generale non attraverso il sacramento dell'ordine, ma attraverso un sacramentale dell'ordine, cioè la benedizione costitutiva abbaziale. S. Francesco godeva della facoltà di benedire i suoi frati allo stesso modo dell'abate benedettino che benedice i suoi monaci. Non si tratta di una benedizione devozionale, ma di una benedizione costitutiva della categoria liturgica dei sacramentali (cf. can. 1166).

Il volume riassume le posizioni assunte dall'autore durante una lunga attività di docenza, ricerca e partecipazione al governo centrale dell'Ordine in qualità di Definitore Generale e ricorda l'importanza di un approfondimento storico-giuridico delle sue radici.


 


 
 
 
 
 
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