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Rivista Antonianum
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Foto Schöch Nikolaus , Recensione: C. Baccioli, Aportes de las ciencias psicológicas para la comprensión del concepto canónico ‘causas naturae psychicae’, in Antonianum, 79/4 (2004) p. 762-766 .

Si tratta della tesi di laurea dell’autore, difesa nel 2000 presso la Facoltà di Diritto canonico dell’Università cattolica di Buenos Aires e pubblicata nell’agosto 2001 dalla Casa Editrice della medesima Università. Baccioli è nato in Italia nel 1937 ed è stato ordinato sacerdote nel 1962. Lavora in Argentina sin dal 1963. Ha conseguito la licenza in psicologia ed una specializzazione in psicologica clinica. Gode di una ricca esperienza didattica e professionale. È professore in vari Istituti Superiori di Teologia in Argentina e giudice presso il Tribunale Nazionale di appello. È membro associato dell’Istituto di Diritto Ecclesiastico della Pontificia Università Cattolica del Perù.

Nell’opera, Baccioli offre una panoramica delle correnti della psicologia del profondo: Adler, Jung, Fromm, Choisy e Frankl nonché degli psicologi cattolici come Gemelli, Ancona, Castiglioni, Gallo, Nosengo, Titone, Grasso, Zavalloni, Rulla, Imoda, Cencini ed altri. Tratta delle correnti della psicologia della religione e della psicologia pastorale. La giurisprudenza della Rota Romana si aprì alla psicologia ed alla psichiatria con la celebre sentenza coram Wynen del 25 febbraio 1941.

Baccioli parte dalla vocazione della persona umana all’amore eterosessuale coniugale, come fondamento antropologico della capacità coniugale, nonché dagli obblighi essenziali del matrimonio, prima di affrontare le questioni psicologiche specifiche. Tratta abbondantemente della vocazione della persona umana all’amore eterosessuale. Per raggiungere la finalità della vocazione eterosessuale si richiede la stabilità del vincolo coniugale.

Il secondo capitolo è dedicato alla rilevanza giuridica dell’amore nel diritto canonico. Parte dal Nuovo Testamento e giunge all’apice della riflessione teologica attraverso i documenti conciliari Dignitatis humanae, Gravissimum Educationis, Apostolicam Actuositatem, Unitatis Redintegratio, Lumen Gentium, Dei Verbum, Gravissimum Educationis e particolarmente Gaudium et spes. Usa schemi grafici sul matrimonio come istituzione naturale e sacramentale. Con uno schema spiega anche il significato di “intenzione” e del suo evolversi:

  1. Il punto di partenza psicologico consiste nella semplice apprensione dell’oggetto;
  2. L’oggetto fa nascere nella persona un compiacimento non riflesso;
  3. La compiacenza offre la motivazione per un esame più attento della questione.
  4. Se la persona considera che l’oggetto buono è possibile, la compiacenza si trasforma nell’intenzione di conseguirlo.
  5. L’intenzione suscita la ricerca dei mezzi capaci di mettere in atto la decisione attraverso il giudizio teorico-pratico. Dall’esame dei valori, ossia dal giudizio pratico circa l’alternativa più facile, più diretta ed più efficace, si giunge alla delibera, che consiste nella scelta di una di esse (cf. p. 155).

Baccioli distingue tra la maturità psicologica nel senso della pienezza dello sviluppo relazionale, e la maturità in senso giuridico. Alla luce della valenza giuridica dell’amore coniugale, spiega i termini “salute psichica o mentale”, “normalità psichica”, “maturità psichica”, “maturità relazionale”, chiamata anche “maturità affettiva”. Presenta gli elementi caratterizzanti la relazione giuridica nello “stato matrimoniale” e nella “comunità coniugale di vita e d’amore”.

Si occupa degli obblighi essenziali del matrimonio, particolarmente del bonum coniugum, come conseguenza giuridica dell’istituzionalizzazione dei fini naturali della vocazione della persona umana all’amore eterosessuale.

Distingue chiaramente tra la capacità al consentimento nel senso dell’atto volontario transeunte e dello stato volontario perseverante. L’amor beneficentiae tra i coniugi consiste nell’adempimento degli obblighi essenziali nella relazione giuridica stabilita. Intende la capacità dell’amor benevolentiae come capacità di compromettersi con gli obblighi essenziali del matrimonio, assumendoli tramite l’atto giuridico del consenso.

Spiega le divergenze che si notano nella stessa psicologia e nella psichiatria riguardo ai concetti di difficoltà psichiche, problemi psichici, anomalie psichiche, disturbi psichici e disturbi della personalità. Dopo aver presentato ampiamente le difficoltà proprie alla vita coniugale nonché i lievi o moderati problemi psichici, da soli insufficienti per dichiarare nullo un matrimonio, approfondisce il significato giuridico-canonico dell’espressione causa naturae psychicae identificandola con il concetto clinico di grave disturbo della personalità. Baccioli ribadisce che l’incapacità di assumere non sarà necessariamente perpetua o assoluta per rendere nullo il matrimonio, ma potrà benissimo essere solo relativa.

Distingue chiaramente tra la causa materiale (causa de naturaleza psicológica que impide de cumplir las obligaciones esenciales del matrimonio), la causa formale (imposibilidad de asumirlas) e l’effetto nell’ordinamento canonico (incapacidad).

Le cause di natura psichica in senso lato sono difficoltà e problemi psichici, mentre le cause di natura psichica in senso stretto sono le anomalie psichiche, i disturbi psichici, i disturbi della personalità e le infermità mentali. L’autore si è giustamente concentrato sui disturbi della personalità e non ha trattato le psicosi, il cui grave influsso sulla validità del consenso è ben noto e non crea problemi.

Le cause di natura psichica non possono essere identificate con le difficoltà proprie della vita coniugale, né con i problemi psichici o le patologie psichiche lievi e facilmente superabili di uno o entrambi i coniugi. Baccioli considera le cause di natura psichica come equivalenti a ciò che la psicopatologia definisce disturbi della personalità. Il grado di disturbo deve essere grave dal punto di vista clinico, cosa che provoca un’impossibilità di assumere e di compiere dal punto di vista canonico. Presenta l’iter storico del lavoro della Commissione per la redazione del CIC/1983 riguardo al can. 1095, 3°. Il disturbo grave della personalità deve provocare l’impossibilità di compiere l’oggetto del matrimonio: i suoi obblighi essenziali. Particolare attenzione va rivolta alla mancanza di libertà riguardo al compimento degli obblighi essenziali del matrimonio. Non ha trattato, invece, il grave difetto della discrezione del giudizio a norma del can. 1095, 2°.

Riguardo all’impossibilità di assumere e di compiere gli obblighi essenziali del matrimonio afferma, conformemente alla tradizione, che nessuna persona può obbligarsi a ciò che le è impossibile di compiere. Obblighi impossibili da compiere sono obblighi inesistenti.

Il disturbo grave della personalità deve essere presente al momento della celebrazione, però, non deve essere necessariamente manifesto già in quel momento. È sufficiente che sia latente e che si manifesti con sintomi soltanto dopo la celebrazione delle nozze come conseguenza della convivenza coniugale. Il disturbo presente prima del consenso in forma latente, e apparso manifestamente dopo, è da considerarsi concomitante alle nozze. L’incapacità di instaurare la relazione matrimoniale deve essere antecedente al matrimonio o, per lo meno, latente perché altrimenti si tratterebbe di un divorzio.

Baccioli si occupa della classifica dei disturbi della personalità secondo il recente DSM-IV (American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edi­tion, Washington DC 1994). Osserva che esso coincide abbastanza, sebbene non del tutto, con l’ICD-10 (World Health Organization, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Genève 1993). Spiega i tre gradi di gravità psichiatrica: lieve (pochi o nessun sintomo), moderato (sintomi chiaramente percepibili ed effetti negativi sulla capacità lavorativa), grave (i sintomi provocano un notevole peggioramento della capacità lavorativa a livello razionale o relazionale, con conseguenze nell’ambito dell’attività sociale, lavorativa o famigliare).

Spiega in modo convincente il problema della curabilità dei disturbi e le conseguenze di una guarigione solamente parziale. In tale caso rimangono non più tutti i sintomi caratterizzanti il disturbo, ma soltanto alcuni. Nel caso della remissione totale, invece, scompaiono tutti i sintomi, anche se bisogna ancora tener conto del disturbo in passato. Per considerare una persona guarita deve passare un notevole tempo dalla scomparsa dell’ultimo sintomo.

Baccioli offre una chiara e comprensibile sistemazione dei disturbi nevrotici, borderline e psicotici. Tra i disturbi nevrotici enumera il disturbo ossessivo-compulsivo, il disturbo ansioso o distimico, il disturbo dipendente, il disturbo isterico, il disturbo impulsivo ecc. in grado lieve, moderato (facilmente curabile) o grave (difficilmente curabile). I principali disturbi borderline sono il disturbo antisociale, il disturbo di dipendenza dall’alcol, la tossicodipendenza, il disturbo schizotipico o schizoide, narcisista, paranoico, istrionico, ludopatico, zelotipico, anoressico-bulimico e maniaco-depressivo. Tali disturbi stanno al limite tra un disturbo neurotico grave e un disturbo psicotico.

I disturbi psicotici sono la schizofrenia, la paranoia, la psicosi maniaco depressiva, la psicosi organica (epilettica, senile, sindrome di Korsakov) e la psicosi da alcool o droga. Riguardo ai disturbi psicotici, Baccioli distingue tra molto grave (guaribile con grande difficoltà) e gravissimo (difficilmente guaribile o incurabile con i mezzi conosciuti).

In conclusione, Baccioli risponde sommariamente ai principali problemi delle cause dell’incapacità di assumere:

1) incapacità perpetua o temporanea: ritiene sufficiente l’incapacità temporanea se il disturbo è grave o curabile con grande difficoltà; 2) il problema dell’incapacità assoluta o relativa. L’incapacità relativa deve basarsi su un disturbo della personalità; 3) il disturbo deve essere grave in senso clinico; 4) la gravità non significa incurabilità, ma che deve essere impossibile dal punto di vista giuridico-canonico curarlo. Non si tratta di incapacità, se esistono solamente le difficoltà proprie della vita coniugale o lievi difficoltà psicologiche. La mera incompatibilità di carattere non costituisce un’incapacità. Sostiene il suo atteggiamento favorevole all’incapacità relativa anche con l’argomento che le coppie presentano, a volte, una patologia reciproca, complementaria, una follia a due, come la persona con un disturbo dipendente che cerca inconsciamente un partner dominante. La conseguenza del fatto che l’incapacità non deve essere né perpetua né assoluta significa che il divieto per la parte colpita dal disturbo non è necessario.

Baccioli indica chiaramente il compito del perito (specificare il tipo di disturbo della personalità ed il suo livello di gravità) nonché il compito del giudice (determinare l’incidenza del disturbo della personalità sull’incapacità giuridico-canonica).

Nella conclusione (277-284) Baccioli insiste giustamente sul fatto che le cause non possono mai essere le difficoltà proprie della vita matrimoniale. Le cause si identificano con il concetto clinico di disturbo grave della personalità. Anche il disturbo grave è generalmente guaribile, sebbene con maggiore difficoltà, per cui non occorre - come nel caso dell’impotenza - l’impossibilità della cura, cosa che nel campo dei disturbi psichici è molto difficile affermare. Occorre la capacità dei nubendi di instaurare una relazione interpersonale tra di loro. Per valutare questa capacità, bisogna tener conto della personalità dell’altro coniuge. “Incapacità di assumere” significa, secondo Baccioli, “incapacità di adempiere” durante la vita coniugale gli obblighi essenziali del matrimonio. Chi non è in grado di adempiere gli obblighi non è neanche in grado di impegnarsi. Baccioli si spinge fino all’affermazione assai radicale che il difetto dell’uso di ragione ed il grave difetto della discrezione provocherebbero l’incapacità di consentire, mentre le cause psichiche secondo il can. 1095, 3° provocherebbero l’incapacità di adempiere. Sembra esagerato dimenticare del tutto la distinzione operata dal legislatore nella scelta consapevole del verbo “assumere” anziché “adempiere”, proprio per evitare il rischio che l’attenzione del giudice nelle cause di nullità passi dal momento delle nozze ad un mancato adempimento per altre cause.

Baccioli ha preso in considerazione sia le fonti del can. 1095, 3° nella giurisprudenza rotale a partire dal 1957, sia la giurisprudenza posteriore alla promulgazione del CIC/1983 fino all’anno 2000.

Non tutti i libri ed articoli citati si trovano inseriti anche nell’abbondante bibliografia (esclusa quella di lingua tedesca) dotata di un indice logico e dettagliato. Mancano l’indice dei nomi e l’indice analitico, tanto pratici per la consultazione nell’attività forense. Si nota l’ampia ed aggiornata bibliografia psichiatrica. La qualità della stampa non è soddisfacente e manca la nitidezza dei caratteri, particolarmente nelle note. I titoli esageratamente lunghi fanno venir meno la possibilità di cogliere la questione trattata nel capitolo: fino a dieci righe per un titolo! D’altra parte il libro dimostra la ricca esperienza professionale dell’autore nel campo della psicologia clinica e nell’attività forense in qualità di giudice.

Baccioli si rivela come buon conoscitore sia del lato psicologico sia del lato giuridico dell’incapacità di assumere, e dimostra un grande equilibrio nelle sue opinioni, che si muovono in parte su un terreno ancora in fase di assestamento e non corrispondono in tutto alla recente giurisprudenza della Rota Romana, ma si mostra, comunque, sincero nella sua argomentazione. Il libro è utile sia per il lavoro forense che per la didattica nell’ambito dell’insegnamento del diritto canonico, proprio a causa della chiarezza dell’esposizione.


 
 
 
 
 
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