> > > Papez Friday 29 March 2024
 


 
 
 
 
Foto Papez Viktor , Recensione: Gerardo Nunez Gonzalez, Tutela penal del sacramento de la Penitencia. La competencia de la Congregacion para la Doctrina de la Fe, in Antonianum, 75/3 (2000) p. 582-585 .

Per il Grande Giubileo, che  tra l’altro è dedicato anche alla penitenza sacramentale e alla remissione dei peccati, è uscita l’opera di Gerardo N. Gonzalez che dal punto di vista prevalentemente giuridico-canonico tratta di una parte, forse poco conosciuta dal clero e dai laici, ma in sostanza molto importante: la tutela penale del sacramento della penitenza. La Chiesa ha sempre tutelato e attuato le azioni salvifiche di Cristo così come Lui le ha volute. Sia i ministri del sacramento della penitenza, sia i ricevitori della grazia del perdono sacramentale sono chiamati nella celebrazione di questo sacramento alla fedeltà e all’obbedienza alla Chiesa rispettando le norme che regolano la validità e la liceità di esso. La tutela e la difesa di questo sacramento viene regolata anche dal diritto penale. La Chiesa lungo la sua storia ha sempre esposto non soltanto l’aspetto dottrinale e liturgico del sacramento della penitenza, ma anche, a causa dell’importanza, della delicatezza e dell’uso più frequente, l’aspetto disciplinare, correggendo con le disposizioni canoniche gli abusi e promovendo un sano comportamento nell’amministrazione e nel ricevimento di questo sacramento. E uno dei sacramenti più tutelato rispetto a tutti gli altri con  norme canonico-penali. Il nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983 che ha mitigato il diritto penale e le sanzioni contro i trasgressori, ha mantenuto invece in vigore le massime pene concernenti i delitti contro questo sacramento.

L’Autore divide la materia in sei capitoli seguendo le disposizioni canoniche al riguardo: l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (can.1378 § 1); il tentativo di impartire l’assoluzione sacramentale da parte di chi non può darla validamente (can.1378 § 2, 2); la sollecitazione nella confessione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (can.1387); la violazione del sigillo sacramentale (can.1388 § 1) e la falsa denuncia di sollecitazione (can. 1390 §1). Ogni singolo delitto  viene presentato da una breve storia, da uno studio dettagliato della disciplina attuale e da un riferimento alla normativa del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO) e alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede al riguardo.

Il primo Capitolo (pp.23-45) è di contenuto storico ed è dedicato alle origini e alla evoluzione delle competenze della Congregazione per la Dottrina della Fede relative alla materia dottrinale e penale del sacramento. Con l’ultima riforma della Curia Romana promossa da Giovanni Paolo II con la cost. apostolica “Pastor Bonus” del 28.6.1988, la Congregazione per la Dottrina della Fede viene eretta a vero e proprio Tribunale con la capacità di infliggere sanzioni canoniche in materia di delitti contro la fede e dei delitti più gravi commessi sia contro la morale, sia nella celebrazione dei sacramenti (art. 52). All’ufficio disciplinare è demandato l’esame di ciò che attiene alla tutela del  Sacramento della Penitenza. L’Autore è del parere che due delitti contro la celebrazione del sacramento della penitenza, cioè il tentativo di impartire l’assoluzione sacramentale da parte di chi non può darla validamente (can. 1387 § 2, 2), e la registrazione della confessione con qualsiasi strumento tecnico (Congr. per la Dottrina della Fede, Decreto del 23.9.1988) non sono di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (p. 251). Non è chiaro quali siano i “delicta graviora” che sono di competenza del suddetto Dicastero, il quale ha delle procedure proprie per giudicare questi “delicata graviora”.

Il secondo Capitolo (pp.47-83) tratta del delitto dell’assoluzione del complice contro il sesto comandamento del Decalogo (can. 1378 § 1) di cui nel can. 977 CIC. L’assoluzione del complice, eccetto in pericolo di morte, non è solo invalida, ma costituisce anche un grave delitto punito con una delle sanzioni più severe della legislazione canonico-penale: la scomunica “latae sententiae” riservata alla Sede Apostolica nella quale incorre il sacerdote che attentasse l’assoluzione sacramentale e non il penitente. La fonte di questo provvedimento è soprattutto la cost. ap. di Benedetto XIV “Sacramentum Poenitentiae” del 1.6.1741, e l’enciclica “Inter praeteritos” del 3.12.1749 con la quale il Pontefice toglie al Confessore la giurisdizione di assolvere il “peccato turpe”. Il delitto per essere tale deve contenere nel sacerdote, nel complice e nella materia tutti i requisiti stabiliti dalla normativa canonica (pp.70-75). L’Autore è del parere che il sacerdote che “finge” l’assoluzione al complice, cade sotto la norma del can. 1378 § 2, 2 (pp. 72-75), però è più probabile che questa azione delittuosa debba essere punita ai sensi del can. 1379.

Il terzo Capitolo (pp.85-103) parla del delitto del tentativo di impartire l’assoluzione sacramentale da parte di chi non può darla validamente (can. 1378 § 2, 2). Per la validità dell’assoluzione sacramentale si richiede, come condizione “sine qua non” il sacro Ordine del presbiterato. Tuttavia il ministro non agisce da sé, ma attraverso il ministero della Chiesa e perciò il sacerdote ha bisogno da parte dell’autorità competente della Chiesa di una speciale facoltà (can.966). Due sono i delitti che il sacerdote può commettere nel caso: “attentare l’assoluzione” cioè quando si ascolta la confessione e si impartisce la formula dell’assoluzione che oggettivamente è valida, ma che nel caso concreto è inefficace a causa degli ostacoli (ad es.: can. 1331 §1; 1357); “ascoltare la confessione sacramentale” senza essere abile a dare l’assoluzione. Il nostro parere è che  ambi i casi si riferiscono solo al sacerdote e non invece anche al laico come afferma l’Autore (p. 94). Il delitto si simulazione dell’atto sacramentale della penitenza è regolato nel CCEO dal can. 1443 che prevede “congrua poena non exclusa excomunicatio maiore”. La pena prevista per questo delitto è la sospensione “latae sententiae”; tuttavia a seconda della gravità del delitto possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la scomunica. La confessione deve essere “sacramentale”, cioè il penitente deve credere che si confessa dei peccati al sacerdote competente con l’intenzione di ottenere l’assoluzione. Se la confessione non è “sacramentale” non c’è delitto (p. 88). Pare che il delitto non è riservato alla Congregazione per la Dottrina della Fede (p.103).

Il quarto Capitolo  (pp. 105-154) riguarda il delitto della sollecitazione, che dal CIC viene descritto con le parole del can. 1387: “Il sacerdote che, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale”. Il delitto è riservato alla Congregazione per la Dottrina della Fede (pp.151-154). L’atto presuppone una serie di requisiti per diventare un delitto in senso canonico: il soggetto attivo del delitto è il sacerdote,  dunque viene escluso il laico; la materia della sollecitazione deve riguardare solo i peccati del sesto comandamento del Decalogo, in qualsiasi modo: con parole, segni, gesti, scritti, conversazioni, etc.; la sollecitazione deve avere qualche relazione con la confessione (pp.143-146); la forma può essere diretta o indiretta, esplicita o implicita. Se la sollecitazione parte dal penitente si ha una maggiore o minore cooperazione nel peccato, però le opinioni dei giuristi non sono unanimi; non è necessario che il penitente acconsenta alla sollecitazione: basta che il confessore ci abbia tentato e il penitente si sia reso conto della sollecitazione. La norma canonica vigente ha assai semplificato la disciplina di questo delitto (p.130). Il soggetto passivo (pp.142-143) è sempre il penitente e la sollecitazione deve indurre il penitente a commettere il peccato con il confessore, o da solo o con  altre persone. Il delitto esiste anche quando il sacerdote cattolico sollecitasse un penitente non cattolico nel sacramento della confessione (can. 844). Il CCEO tratta del delitto della sollecitazione nel can. 1458.

Il Capitolo quinto (pp.155-198) si riferisce al delitto della violazione del sigillo sacramentale (can.1388), cioè al rispetto e all’incomunicabilità  assoluta dei contenuti della confessione. Secondo le parole di Giovanni Paolo II “la divina istituzione e la legge della Chiesa obbligano il sacerdote confessore al totale silenzio usque ad sanguinis effusionem” (L’Osservatore Romano,13.3.1994), perché il “sigillo sacramentale è inviolabile” (can. 983). Il Codice canonico attuale che non differisce sostanzialmente dalla normativa precedente, fa solo distinzione tra il “sigillo” che si riferisce al sacerdote, e il “segreto” che concerne tutti gli altri. La pena prevista per la violazione diretta è la scomunica “latae sententiae”  riservata alla Sede Apostolica; per la violazione indiretta sono previste pene proporzionate alla gravità del delitto. La Congregazione per la Dottrina della Fede con il Decreto del 23.9.1988 ristabilisce la pena della scomunica “latae sententiae”, per chi registra oppure divulga con gli strumenti della comunicazione sociale le confessioni sacramentali. Il CCEO tratta del delitto della violazione del sigillo sacramentale nei can. 728 e 1456. La violazione diretta del sigillo sacramentale è di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Il Capitolo sesto (pp.199-248) tratta del delitto della falsa denuncia di sollecitazione del confessore al Superiore ecclesiastico. Questo delitto è in intima connessione col delitto della sollecitazione “ad turpia” (can. 1387). La Chiesa cerca di impedire che un sacerdote confessore possa essere accusato ingiustamente del grave delitto. In questo caso l’accusatore non venga assolto se non avrà prima ritrattato formalmente la falsa denuncia e non sia disposto a riparare i danni (can. 982; 1390). Il nuovo Codice di Diritto Canonico non prevede l’obbligo del penitente di denunciare il sacerdote confessore all’autorità ecclesiastica per il delitto della sollecitazione. Però se  il sacerdote viene accusato il Superiore deve procedere. Il delitto di falsa accusa deve avere tutti quei requisiti previsti dal delitto della sollecitazione “ad turpia” di cui il can. 1387. Se si tratta di falsa accusa di un altro tipo del peccato, non esiste delitto ma un peccato grave. La falsa accusa deve avere una formalità giuridica (p. 228). L’accusatore incorre nell’interdetto “latae sententiae” che vieta l’uso dei beni spirituali, e se è  chierico anche nella sospensione (can.1390) che consiste in una serie di divieti (can. 1333). L’accusatore che denuncia il confessore in forma dolosa, deve sapere che il confessore è innocente (p.231). Del delitto di falsa denuncia tratta il CCEO nel can. 1454 con riferimento al can. 731. Secondo il parere dell’Autore il delitto di falsa denuncia di per sé non entra sotto i delitti di cui nell’art. 52 della “Pastor Bonus”; esso è nello stesso tempo in stretta connessione col delitto di sollecitazione “ad turpia” e perciò alcuni autori pensano diversamente (p. 247).

Alla fine l’Autore aggiunge una serie di documenti che si riferiscono al contenuto del libro e nei quali la normativa canonica lungo la storia la trovato le fonti (pp.261-291). La Bibliografia (pp.293-305) attesta che sull’argomento specifico hanno già scritto molti canonisti. Questo fatto però non diminuisce in alcun modo l’utilità e il valore dottrinale e pratico dell’Opera sia per gli studiosi di diritto canonico sia per i dispensatori della divina misericordia nel sacramento della penitenza.

 


 
 
 
 
 
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