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Rivista Antonianum
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Foto Paolini Simona , Recensione: Claudio Durighetto, I monasteri di monache associati agli Ordini mendicanti, in Antonianum, 86/3 (2011) p. 591-596 .

La prestigiosa collana di studi giuridici edita dalla Libreria Vaticana si arricchisce, nel suo servizio di formazione canonica, di un nuovo testo di approfondimento sul can. 614 del CIC 1983, dedicato alla natura e al contenuto della relazione associativa tra i monasteri di monache e gli istituti maschili.

Il testo verte su una delle norme che il legislatore riferisce unicamente alla vita consacrata nella forma della vita religiosa ed in particolare in quella tipica dei monasteri.

Lo studio si articola in 3 capitoli, per un’indagine che – una volta definito il contesto relazionale e circoscritto l’oggetto nella comprensione giuridica nel canone 614 – ne analizza l’applicazione nell’ambito del diritto particolare, cosi come viene modulata nelle costituzioni generali approvate dall’autorità ecclesiale competente.

Il primo capitolo, Le monache associate agli ordini mendicanti, e una grande cornice dal valore eminentemente epistemologico, in cui l’Autore illustra i termini dell’indagine, il significato da essi acquisito in diversi contesti storici, la loro definizione nel CIC 1917 e finalmente la riflessione proposta dal magistero del Concilio Vaticano II.

Dall’excursus storico emerge con chiarezza un unicum della vita contemplativa, che si distingue dalla consacrazione domestica come da quella solitaria, da quella delle recluse come dalle varie forme di vita semi-religiosa. Tuttavia, solo con il primo Codice questo specifico assumerà la triplice forma canonica del sui iuris e quindi della centralizzazione, quella della stabilitas, quale incardinamento in una Chiesa locale sotto la cura del suo Pastore, oltre la già definita clausura, riconosciuta elemento qualificante di questa forma di vita sin dalla Decretales Periculoso del Liber Sextus – 1298 di Bonifacio VIII, e poi ulteriormente puntualizzata nel Decretum De regularibus et monialibus del Tridentino.

Specificata la vita consacrata nella forma della contemplativa, l’Autore entra nel merito dell’indagine, affrontando la tematica dell’associazione, non quale istituto tipico della spiritualità mendicante, ma come assetto per un’antica istituzione che nel tempo dei mendicanti assume la sua tipicità. Nuovi e numerosi sono i monasteri che nascono allo scopo di vivere la vita contemplativa secondo modalità fino a quel momento sconosciute: una clausura povera, urbana e rigorosa, una vita il cui stile si rivela autonomo rispetto a quello degli ordini maschili e presenta variazioni da una comunità all’altra, al di là di vincoli di filiazione, di organizzazione sovra-monasteriale o ancora legati in maniera diretta alla Santa Sede, esenti dalla giurisdizione dell’Ordinario locale, magari affidati alla cura di ordini maschili, o a soggetti specifici come i vicari, o i visitatori, o ad un cardinale protettore.

Equilibri nuovi che richiedono nuove modalità di cura monalium, in un labile binomio tra giusta autonomia di vita, tipica di ogni forma di vita consacrata – seppure qui rafforzata dalla specificità del sui iuris – e ius vigilandi, quel legame spirituale e carismatico, secondo una sorveglianza ecclesiale modulata sul sostegno spirituale e sulla cura pastorale, nella responsabilità e nell’attenzione, imposta dalla clausura e nel rispetto della clausura.

La storia conduce fino ai canoni del CIC 1917, in cui si definisce la relazione che intercorre tra le monache e gli ordini maschili. Nel piano benedettino, la forma di vita claustrale e sottoposta all’autorità dell’Ordinario del luogo, la cui potestà e diretta ed esclusiva, oppure mediata e quindi collaborativa con i superiori maggiori dell’istituto maschile a cui si e associati, ma mai di questi esclusiva, sempre piuttosto subordinata a quella del vescovo, si da poter parlare di una doppia giurisdizione, che evidenzia la località del sui iuris.

Il passaggio ulteriore analizza la riflessione teologica inaugurata dal Vaticano II sulla vita contemplativa, dalla quale il can. 614 emerge con naturalezza. L’Autore conduce il lettore in un cammino il cui passo e dettato dalla pubblicazione di fonti magisteriali di diverso livello; una carrellata di interventi di custodia e accoglienza di questo dono divino alla Chiesa: dalla Costituzione dogmatica Lumen gentium al Decreto conciliare Perfectae caritatis, dal Motu proprio Ecclesiae Sanctae al Rescritto pontificio Cum Admotae, dal Decreto pontificio di Paolo VI Religionum laicalium alla Istruzione della Sacra Congregazione dei Religiosi e degli Istituti Secolari Renovationis causam e a quella Venite seorsum, riservata alla vita contemplativa e alla loro clausura, dal Direttorio pastorale dei Vescovi Ecclesiae imago al Motu proprio Mutuae relationes, frutto dell’azione congiunta della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari e la Sacra Congregazione per i Vescovi.

La ricchezza della riflessione conciliare viene recepita e modellata nel dettato codiciale del CIC 1983, dove la vita contemplativa e colta nella sua unicità. E cosi la casa religiosa e nel monastero elemento primordiale e fondamentale di tutto il sistema monastico, e realtà autonoma e sui generis, come emerge con chiarezza dalla normativa sull’erezione e soppressione della casa – can. 609 e 613 – o sulla separazione di un membro – can. 684, 686, 699 -; casa religiosa dall’ordinamento interno peculiare, in cui il Superiore locale e Superiore maggiore, assimilabile a quello di un istituto religioso – can. 613. Una forma di vita quindi che postula il rispetto dell’indole propria, come chiede il legislatore per la definizione della clausura nelle proprie costituzioni – can. 667 – o per il determinarsi della speciale cura dell’autorità ecclesiale per ogni istituto di diritto diocesano – can. 594 – che ora nel caso del monastero diviene peculiare vigilanza – can. 615.

In questa tipicità della vita contemplativa emergono le differenti forme di cooperazione.

Quelle con effetto interno, tra le quali le congregazioni monastiche che si costituiscono nel rispetto dell’autonomia con il beneplacito della Santa Sede, in un’unione di monasteri con un governo centrale affidato al capitolo generale e all’Abate Presidente col suo consiglio, sottoposti al capitolo generale o le federazioni, che sono invece strutture di comunione e di aiuto tra i monasteri nella formazione, nella fedeltà rinnovata alla propria indole, nella dimensione economica e strutturale. Anche queste ultime mantengono una totale autonomia, un’adesione libera e determinata dagli statuti approvati dalla Santa Sede, la quale può inoltre, nominare un assistente religioso, senza nulla togliere all’autorità legittima dell’Ordinario del luogo o del superiore religioso locale.

Le forme di cooperazione con effetto esterno, la cui differenza concerne la vigilanza operata dal vescovo diocesano – can. 615 – o nella consociatio con un istituto maschile, secondo modalità da precisare nelle costituzioni generali – can. 614.

L’importanza di questo capitolo balza agli occhi del lettore, che nello scorrere le diverse fattispecie individua il valore, il ruolo, lo specifico della vita contemplativa, trovando risposte esaurienti a domande remote ed attuali, sull’importanza e il ruolo della vita consacrata – ed in particolare di quella contemplativa.

Questa prima parte dello studio ha quindi un duplice valore: ad intra definisce le basi necessarie per una migliore intelligenza del can. 614 e ad extra offre, mediante un’interessante sintesi del percorso della vita contemplativa femminile, lo specifico di questa forma di vita cosi come e emerso nella storia della Chiesa e nel suo pensiero teologico.

Il secondo capitolo e un’analisi specifica del canone 614 nelle varie forme dei Secondi° Ordini, uno studio che ha come oggetto un canone laconico, che l’Autore stesso non teme di definire modesto, silenzioso e lapidario.

Se il primo capitolo aveva la finalità di specificare il contesto storico, teologico e giuridico che ha sollecitato la redazione del 614, il secondo intraprende uno studio del canone analizzando tutto il lavoro redazionale del testo, si da rimanere fedele alla vera ratio legis che anticipa ed esplica il dato poi cristallizzato nel testo codiciale. Si definisce cosi un trittico normativo di riferimento, delineato dal can. 613 che qualifica la tipicità del sui iuris, dal can. 615 che definisce l’auctoritas del vescovo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di quelle norme specifiche che meglio si adattano all’identità e all’indole di questa forma di vita consacrata, e appunto dal can. 614.

Il can. 614 è interpretato alla luce dei principi redazionali della sussidiarietà e della peculiarità – in questa parte III del Libro II, declinati con quello dell’autonomia e della reciprocità. Autonomia – specificata come giusta, conveniente e opportuna –, presupposto di stabilita ed unita, necessaria e per garantire condizioni migliori per l’esercizio della contemplazione, e per tutelare quel deposito carismatico di cui ogni monastero e responsabile. Reciprocità, che esubera il concetto di uguaglianza e include la mutua collaborazione nella crescita spirituale comune, nell’osservanza del carisma primitivo, nella custodia e nell’approfondimento del genuino spirito della famiglia religiosa, e anche nella realizzazione delle finalità proprie di ciascuna di esse.

Autonomia e reciprocità si completano nel concetto di collaborazione, che non e estraneo, ne unilaterale per il Legislatore attuale. Il CIC 1983 contempla figure differenti di collaborazioni, conosce l’aggregatio tra due istituti – can. 580 –, parla di associazioni di fedeli coniunctae ad istituti, che da questi attendono cura e orientamento, al fine di partecipare al loro carisma, prevede forme di fusione e di unione – can. 582 –, e ancora di confederazione e di federazione, oppure appunto di consociatio, come nel can. 614, dove la relazione esprime un concetto più malleabile, comunque definibile o nel momento fondazionale o in tempi successivi.

La consociatio voluta dal legislatore nel can. 614 deve essere nel rispetto dell’ordinamento e del governo di ciascuno, e unicamente per giovare al bene spirituale; il CIC 1983 realizza cosi una definitiva equiparazione tra istituto maschile e femminile – in osservanza al can. 606 – e ne chiarisce la finalità nella custodia di un deposito affidato ad ogni monastero, responsabile del bene e dell’identità dell’istituto stesso.

La forma di comunione tra I e II ordine può assumere caratteri diversi, dettati da diverse sensibilità, percorsi ed esigenze: può essere una mera affinità spirituale, che risale all’unità di ispirazione, un legame carismatico che provoca familiarità e rispetto, o un’assistenza spirituale anche mediante vincoli dalle conseguenze giuridiche solitamente definite nelle costituzioni generali, o infine una vera e propria associazione giuridica che conferisce una potestà sul monastero, per garantire un’istanza distinta e superiore.

Nel terzo capitolo l’Autore intraprende un’indagine complessa e coraggiosa, poichè studiando il diritto particolare delle Monache Agostiniane, Carmelitane dell’Antica Osservanza, Carmelitane Scalze, Clarisse, Concezioniste e Domenicane, vaglia l’effettiva realizzazione del principio costitutivo di sussidiarietà, per cui spetta al diritto generale definire ambiti e criteri che andranno poi applicati in un diritto particolare, capace di meglio tradurre la peculiarità e la spiritualità, ossia il patrimonio che va custodito fedelmente di cui al can. 578.

Il valore di questo capitolo e straordinario. Scendendo nel puntuale delle diverse costituzioni generali, il testo rileva – directe e a contrario – il proprium della vita contemplativa, cosi come emerge dall’istituto canonico della consociatio.

Dalla lettura di questo testo emerge un duplice merito, di carattere ecclesiale per un verso e per l’altro propriamente giuridico, o meglio canonico.

L’Autore parte dall’analisi dell’istituto canonico della consociatio per meglio illustrare la vita consacrata nella forma della vita contemplativa, fondandola sul dato certo del suo diritto generale e, su quello particolare, del diritto proprio. Da questa indagine emerge con forza come la vita contemplativa, porzione del Popolo di Dio, abbia in se un’unicità a cui rimanere fedele per se stessa, ma anche sia di sprone, di esempio e funga da completamento di ogni diversa vocazione cristiana.

Mediante tale canone, l’Autore ci consegna l’ecclesiologia conciliare della communio di cui tutto il CIC 1983 e imbevuto e che e nota distintiva della vita cristiana; ancor di più, di chi vive la sequela Christi come forma stabile di vita.

L’altro suo merito e quello di aver verificato, a vantaggio della scientia iuris, come il diritto particolare abbia effettivamente la capacita di meglio tradurre uno specifico, senza sacrificare la ricchezza dell’azione dello Spirito, che il diritto generale non può contemplare perche appunto astratto ed universale.

L’indagine delle diverse costituzioni generali dimostra come il principio di sussidiarietà prescelto dal legislatore sia il miglior criterio per tutelare quella diversità nella Chiesa che rispetta i carismi – doni divini ricevuti dal Signore – e come il diritto canonico, nella forma del diritto particolare, sia lo strumento più atto a custodire più fedelmente la vocazione e l’identità dei singoli istituti, can. 587.

I monasteri di monache associati agli Ordini Mendicanti e un’egregia indaginescientifica, condotta secondo i più accreditati crismi canonici, che gode del valore aggiunto di una prassi quotidiana che conosce non solo la vita contemplativa ma anche il modus vivendi contemplativo. Il testo mostra inoltre un marcato apprezzamento per questa forma di vita, che l’Autore non teme di lasciar emergere con chiarezza in tutte le pagine del suo libro.


 
 
 
 
 
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