Malaquias Jr. Moacyr ,
Recensione: MIGUEL RODRÍGUEZ BLANCO, Los Convenios entre las Administraciones públicasy las Confessiones Religiosas ,
in
Antonianum, 80/2 (2005) p. 381-383
.
Il Prof. Miguel Rodriguez Blanco è Titolare della Cattedra di Diritto Ecclesiastico dello Stato all’Università di Alcalá, e un expert in materia, con numerose pubblicazioni di alto valore scientifico.
Data l’abbondanza di pubblicazioni attualmente a disposizione degli studiosi di Diritto Ecclesiastico, è difficile stare al passo, particolarmente quando si tratta di interessi così specifici, come è quello affrontato dall’autore. Essendo la Spagna un paese a regime concordatario, l’elemento religioso e l’ordinamento giuridico sono regolati da due tipi di fonti: unilaterali e bilaterali. L’analisi dei concordati, accordi o convegni di cooperazioni nella presente opera offre un importante contributo all’applicazione del Diritto Ecclesiastico in Spagna.
L’Autore, nell’elaborazione della sua opera, è partito dalle fonti e dai diversi documenti che caratterizzano il Diritto Ecclesiastico in Spagna; si è servito di numerosi concordati, accordi firmati tra le diverse confessioni religiose e lo Stato spagnolo in modo speciale con la Chiesa Cattolica. Essendo citati in ordine cronologico, in un’ apposita appendice (pp. 195-206), ne viene facilitata la consultazione. L’Autore ha utilizzato, inoltre, opere e studi di molti autori conosciuti e competenti in materia. Tutto ciò imprime all’opera del Prof. Miguel Rodriguez Blanco serietà di contenuto e l’Autore dimostra una grande sicurezza nell’esposizione dell’argomento, che denota pure la sua profonda conoscenza dei temi trattati.
Il Diritto Ecclesiastico spagnolo è in gran parte concordato con la Chiesa Cattolica o con le altre confessioni religiose esistenti nel Paese.
L’autore articola il suo discorso in quattro capitoli, che seguono una esposizione chiara, con ampio riferimento bibliografico e documentale.
Nel primo capitolo (pp. 21-62), in modo didattico, viene sviluppato il tema analizzando il sistema pattizio tra lo Stato spagnolo e le confessioni religiose. L’Autore inizia affermando che le fonti del Diritto Ecclesiastico spagnolo sono caratterizzate dalla bilateralità, cioè, la regolamentazione del fattore religioso deve avvenire necessariamente attraverso i patti tra il potere pubblico e le confessioni religiose interessate. In seguito, l’autore fa un’analisi consistente dei diversi testi normativi spagnoli riguardanti i suddetti patti. La Costituzione spagnola, a differenza di quelle di altri paesi, come ad esempio quella italiana, non fa nessun riferimento agli accordi tra gli Stati e le confessioni religiose. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa ha apportato importanti novità nell’ordinamento giuridico spagnolo: la possibilità che lo Stato possa stabilire accordi con le confessioni religiose distinte dalla Chiesa Cattolica. In questo senso è successo qualcosa di simile a quello che era accaduto anni prima in Italia, con l’introduzione delle intese con le confessioni acattoliche nell’articolo 8 della Costituzione repubblicana del 1947.
Il secondo capitolo (pp. 68-143) contempla la tipologia degli accordi tra le amministrazioni pubbliche e le confessioni religiose. Didatticamente, l’autore classifica tali disposizioni in quattro tipologie: in relazione agli accordi previ, agli interventi delle parti, secondo gli oggetti e in funzione della forma.
Il capitolo terzo (pp.147-177 ) è dedicato ai soggetti degli accordi tra le pubbliche amministrazioni e le confessioni religiose. Detti accordi sono voluti tra un’amministrazione pubblica e una confessione religiosa, nei quali concorrono la parte statale e la parte confessionale, e ambedue cooperano attraverso gli organi competenti per ripresentarle e obbligarsi. Tra i soggetti statali che hanno capacità di sottoscrivere accordi con le confessioni religiose in Spagna si può menzionare l’Amministrazione Generale dello Stato, le Amministrazioni autonome, municipali e indipendenti (come p. es. le Università). Per ciò che riguarda i soggetti confessionali, si deve distinguere la Chiesa Cattolica dalle altre confessioni. La prima è caratterizzata da uno sviluppato e completo ordinamento; mentre le altre confessioni mancano di un ordinamento paragonabile a quello canonico e, conseguentemente, di un’organizzazione paragonabile a quella della Chiesa Cattolica. La Sede Apostolica è l’unico organo confessionale riconosciuto da diversi Stati come soggetto di Diritto internazionale.
Il capitolo quarto (pp. 182-193 ) è dedicato al tema dei limiti imposti agli oggetti di convegni tra le amministrazioni pubbliche e le confessioni religiose. Quando l’Amministrazione intende stabilire un accordo con una confessione religiosa, è vincolata da una serie di limiti, giacché la sottoscrizione di patti non è un’attività che si pone a margine dell’ordinamento. In altre parole, le parti non hanno autonomia per la configurazione delle sue relazioni pattizie. Uno dei principi esenziali dell’ordinamento giuridico spagnolo e che se riscontra nella sottoscrizione dei patti con le confessioni religiose è il rispetto della stessa libertà religiosa.
Il secondo principio è quello dell’aconfessionalità dello Stato, stabilito nell’articolo 16.3 della Costituzione spagnola. Questo principio, come ha affermato il Tribunale Costituzionale spagnolo, impedisce che i valori o interessi religiosi si erigano a parametri per misurare la legittimità o la giustizia delle norme e degli atti dei poteri pubblici, e allo stesso tempo, vieta qualunque tipo di confusione tra la funzione statale e quella religiosa.
L’opera di Miguel Rodriguez Blanco è senza dubbio uno strumento molto utile per gli studiosi di Diritto Ecclesiastico e, in modo particolare, per quelli che s’interessano alla relazione tra la Chiesa e lo Stato spagnolo in tale ambito. Per la sua chiarezza e precisione giuridica essa rappresenta un’importante contributo allo studio del diritto ecclesiastico.
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