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Notes & Norms
Diploma, Certificates, Transfer of credits - (2011/12)

 
(PUA General presentation in English)

The following text has not yet been traslated into English. In Italian:
VIII. Riconoscimento agli effetti civili dei Titoli Accademici Ecclesiastici


I titoli accademici di Licenza e Dottorato rilasciati dalla Pontificia Università Antonianum sono di diritto pontificio. Agli effetti civili hanno valore secondo i concordati, le legislazioni vigenti nei vari stati, e le norme particolari delle singole università o istituti universitari.

La situazione oggi vigente in Italia nei riguardi di detto riconoscimento è quella sotto indicata, salvo i poteri discrezionali dei singoli consigli di facoltà degli atenei e istituti universitari:

«I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato» (art. 10, 2 della Legge 25.III.1985, n. 121, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985).

Con Decreto del Presidente della Repubblica, 2 febbraio 1994, n. 175, viene approvata l’intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1994).

Pertanto (art. 2) «I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art. 1 (Teologia e Sacra Scrittura) conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea».


IX. Procedura per il riconoscimento dei titoli accademici


Per l’Italia:

1) Richiedere alla segreteria dell’università pontificia competente il certificato di Baccalaureato, Licenza o Dottorato con l’elenco degli esami sostenuti. Se si procede al riconoscimento del titolo di Baccalaureato o di Licenza in Teologia, assicurarsi che il certificato contenga la seguente dichiarazione: «con riferimento a quanto previsto dal Dpr n. 175 del 2 febbraio 1994, si certifica che la didattica complessiva per il conseguimento del titolo di Baccalaureato (o di Licenza) non è inferiore a 13 annualità (o 20, se si chiede il riconoscimento del titolo di Licenza)».

2) Recarsi alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, in piazza Pio XII, 3, davanti alla Basilica di S. Pietro, al III piano, muniti dei seguenti documenti:

- l’originale del diploma;
- il certificato degli esami sostenuti nei vari cicli;
- e, qualora il richiedente sia un sacerdote o un religioso, la richiesta del superiore o del vescovo della diocesi competente in cui si dà il consenso e si specifica lo scopo del riconoscimento.

3) Presso la Segreteria di Stato della Santa Sede (Palazzo Apostolico Vaticano, ingresso “portone di bronzo”) richiedere l’autentica delle firme delle copie autenticate del diploma e del certificato degli esami sostenuti.

4) Recarsi alla Nunziatura Apostolica in Italia, in Via Po, 27, con i due atti per ottenere il visto.

5) Presso l’Ufficio Legalizzazione delle Firme della Prefettura di Roma, in via Ostiense, 131/L, al II piano, chiedere la vidimazione.

6) Infine, consegnare la documentazione, corredata da una domanda in carta semplice, al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, in piazzale Kennedy, 20, Ufficio V, stanza 110. L’Ufficio è aperto al pubblico a partire dalle ore 10.00.


Per gli stati esteri, la richiesta deve essere inoltrata:

- o alla rispettiva ambasciata presso la Santa Sede, dopo essersi recati presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica e la Segreteria di Stato;
- o al rispettivo consolato, dopo aver ottenuto la vidimazione presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica, la Segreteria di Stato, la Nunziatura Apostolica presso lo Stato Italiano e la Prefettura di Roma.




 
 
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