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Notes & Norms
Students, Admission requirements, Enrollment - (2011/12)

 
(PUA General presentation in English)

The following text has not yet been traslated into English. In Italian:

7. Tempo per l’iscrizione all’anno accademico

a)   Per l’iscrizione all’anno o al 1° semestre: 15 settembre - 20 ottobre;
b)   per l’iscrizione al 2° semestre: 9 gennaio - 17 febbraio.
 

8. Iscrizioni accademiche ritardate

Agli studenti che si iscrivono dopo il 20 ottobre e non oltre il 3 novembre nel 1° semestre, e dopo il 17 febbraio e non oltre il 24 febbraio nel 2° semestre, è richiesto il permesso scritto del Decano o Preside. Oltre questi termini è necessario un permesso speciale del Rettore Magnifico, su richiesta del Decano o Preside.

9. Limiti

Nessuno studente può iscriversi come ordinario in più Facoltà, neppure se appartengono ad Università diverse(Stat., art. 29, 3).
È inoltre invalida l’iscrizione di uno studente ordinario ad una seconda Facoltà per la frequenza di corsi che supera il terzo del programma semestrale o annuale della Facoltà medesima (Norme CEC, 10-05-1985).

Il passaggio degli studenti da una Facoltà e da un Istituto a un altro è consentito soltanto all’inizio dell’anno accademico o del secondo semestre, dopo opportuna valutazione del loro stato accademico e disciplinare fatta dal consiglio del Decano o del Preside.

Al momento dell’iscrizione viene contratto da tutti gli studenti l’obbligo di osservare gli Statutie le Ordinazionidell’Università e delle singole Facoltà, nonché di cooperare con le autorità accademiche (Stat., art. 29, 1).

10. Piano di studio

Ogni studente deve preparare un “piano di studio” in cui sia riportato il programma previsto dalla Facoltà o Istituto o imposto dal Decano per le Facoltà o dal Preside per i corsi in scienze religiose e ai diplomi. Il piano di studio prevede corsi obbligatori, opzionali e seminari (Ord., art. 34, 3).

Consegnato in Segreteria con la firma dell’autorità di competenza (Decano-Preside), il piano di studio è riformabile solo con il consenso della stessa autorità, ma non oltre il tempo stabilito (cfr. p. 22) dall’Annuario Accademico (Ord., art. 34, 4).

La Segreteria tiene conto di eventuali dispense quando la richiesta, firmata dall’autorità di competenza (Decano-Preside), viene presentata per iscritto entro le date di scadenza (cfr. p. 22) fissate.
 




 
 
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